Genitori , famiglie con minori

BONUS NIDO (genitori e famiglie
Il beneficio è rivolto ai genitori di figli nati, adottati o affidati di età inferiore a tre anni al momento della domanda e consiste in un bonus per sostenere le spese per l’asilo nido o in un contributo per il supporto presso la propria abitazione, in caso di bambini impossibilitati a frequentare l’asilo perché affetti da gravi patologie.Le domande possono essere presentate utilizzando il servizio online dedicato sul sito INPS oppure rivolgendosi ai patronati.
Gli importi dei contributi sono stabiliti in base all’ ISEE minorenni.In assenza di ISEE valido viene concesso l’importo minimo.


Bonus asilo nido e forme di supporto presso propria abitazione

Assegno Unico Universale

ASSEGNO DI MATERNITÀ DELLO STATO
L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall'INPS (articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
A chi è rivoltoL’assegno di maternità dello Stato spetta:alla madre, anche adottante;
al padre, anche adottante; 
agli affidatari preadottivi; all'adottante non coniugato;al coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva;agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori
QUANDO
FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.
COME FARE DOMANDA
La domanda per l’assegno di maternità dello Stato deve essere presentata alla sede INPS di competenza in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
 servizio online dedicato;
Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).
A chi è rivolto
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza). L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Come funziona
La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.


ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE
L’assegno per congedo matrimoniale è riconosciuta ai soli operai non occupati che abbiano prestato la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative, soggette al contributo CUAF, per almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data del matrimonio civile - del matrimonio concordatario - dell’unione civile.
A chi è rivolto.
La prestazione è rivolta a entrambi i coniugi/parti di unione civile quando l’uno e l’altra ne abbiano diritto.
Il beneficio spetta agli operai non occupati che abbiano prestato la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative.
Per beneficiare della prestazione, i soggetti indicati devono possedere i seguenti requisiti contemporaneamente:
- aver prestato, in qualità di operaio, per almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data del matrimonio/ unione civile, la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative, con obbligo di contribuzione CUAF;aver presentato la domanda di assegno congedo matrimoniale entro un anno dalla data del matrimonio/ unione civile.
Quando fare domanda

La domanda deve essere presentata direttamente all’INPS entro un anno dalla data dell’evento. La presentazione successiva a questo periodo determina la decadenza del diritto.
Come fare domanda
Tramite:

il servizio online, tramite le proprie credenziali di accesso;
-  contact
center ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
- servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell'Istituto.