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Obbligo scolastico

obbligo
gio 15 feb, 2024

Dal  15 novembre 2023 è entrata in vigore la Legge n. 159/23 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”, (cosiddetto “Decreto Caivano”).
Si riportano di seguito le indicazioni dell’Ufficio di piano di Lodi per i genitori:

Nota informativa per i GENITORI di ragazzi minorenni
Con la presente si rende noto che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la Legge n. 159/23 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonchè per la sicurezza dei minori in ambito digitale”, (cosiddetto “Decreto Caivano”).
Il testo del decreto convertito in legge prevede diverse misure che riguardano le Amministrazioni e le Scuole, precisando il tema DELLA VERIFICA E DEL CONTROLLO DELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO.

Al riguardo si ricorda che:
un ragazzo può interrompere il percorso di istruzione e formazione in caso di raggiungimento di almeno una delle due condizioni sopra riportate:

- conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale
- compimento del diciottesimo anno di età anche in assenza del conseguimento del titolo di studio sopra citato.

Ne consegue che in assenza del raggiungimento di almeno una di tali due condizioni, ogni ragazzo deve, quindi, frequentare regolarmente un’istituzione di istruzione o di formazione professionale.

La Legge 159/23 introduce inoltre una specifica disciplina relativa alle CONSEGUENZE IN CUI POTREBBERO INCORRERE I GENITORI (o il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione), in caso di mancato assolvimento degli obblighi di istruzione e formazione, ossia:

1. Mancato adempimento (mancata iscrizione)
La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione già ammonita dal Sindaco, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni (articolo 570ter, comma 1 c.p.).
2. Elusione dell’obbligo (mancata frequenza scolastica)
La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonita dal Sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, la quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno (articolo 570ter, comma 2 c.p.).

 

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